Comunicato - Prevenzione dei conflitti di interesse
Comunicato - Prevenzione dei conflitti di interesse
Testo della notizia
COMUNICATO prot. 1072 del 12/01/2026
Quadro normativo
Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al fondo europeo di sviluppo regionale, al fondo sociale europeo plus, al fondo di coesione, al fondo per una transizione giusta, al fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo “Asilo, migrazione e integrazione”, al fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018;
Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 , recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Decisione della Commissione, del 14/05/2019 che stabilisce orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici.
Premessa
L'Unione Europea presta sempre un’attenzione crescente alla prevenzione del rischio di conflitti di interesse. Il regolamento finanziario (RF) 2018 ha rafforzato le misure di tutela degli interessi finanziari dell'UE estendendo gli obblighi di prevenzione dei conflitti di interesse alle persone coinvolte nella gestione dei fondi UE negli Stati membri. Gli attori che partecipano al Programma adottano misure adeguate a evitare un conflitto di interessi nelle funzioni di cui sono responsabili e per rimediare a situazioni che possono essere oggettivamente percepite come un conflitto di interessi. L'obiettivo del rafforzamento delle norme sui conflitti di interesse è quello di preservare la trasparenza, la reputazione e l'imparzialità del settore pubblico.
Per dare seguito al RF 2018, inoltre, è stata redatta la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 121/01 al fine di “promuovere un’interpretazione e un’applicazione uniformi delle norme sulla prevenzione dei conflitti d’interessi per gli agenti finanziari e il personale delle istituzioni dell’UE che partecipano all’esecuzione, al monitoraggio e al controllo del bilancio dell’UE in regime di gestione diretta/indiretta/concorrente".
Il Regolamento finanziario (RF) 2024/2509 rafforza i requisiti relativi ai conflitti di interesse rispetto al RF 2018/1046. Chiarisce le situazioni di conflitto, impone obblighi più stringenti alle autorità nazionali e rimarca la necessità di documentare e segnalare i conflitti in modo formale.
Il RF 2024 associa inoltre le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse (DACI) 2 ai sistemi di gestione del bilancio e agli audit, introducendo l'uso di strumenti digitali per prevenire i conflitti, con una particolare attenzione alla protezione dei dati.
L'Autorità di Gestione del PR FSE+ Sicilia 2127 intende prevenire e trattare i conflitti di interesse attuando una procedura di prevenzione e di gestione.
Obiettivo del comunicato
I conflitti di interesse possono assumere molte forme, a seconda del tipo di attori coinvolti e, soprattutto, delle relazioni che li legano. Inoltre, non esiste “una soglia quantitativa precisa per gli interessi che potrebbero creare un conflitto”
1. Per questo motivo, è estremamente difficile identificare “situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi”
2. Di conseguenza, “nel trattare i conflitti d’interessi occorre concentrarsi sulla prevenzione”
3. Come sottolineato dalla comunicazione della Commissione Europea, la prevenzione dei conflitti di interesse dovrebbe iniziare con la formazione e l'informazione di coloro che potrebbero esserne coinvolti (membri degli organi del Programma, beneficiari, personale dell'Autorità di gestione, ecc.).
Nell'ambito del suo approccio di informazione e accompagnamento, l'Autorità di Gestione fornisce agli attori coinvolti nel Programma la presente scheda al fine di sensibilizzarli sulle disposizioni applicabili alla prevenzione dei conflitti di interesse, promuovendo al contempo un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle norme in materia.
Definizione conflitto di interessi
Ai sensi dell'articolo 61 del RF 2024, si ha un conflitto di interessi “quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona” che partecipa all'esecuzione del bilancio “è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto”.
A tal proposito, la comunicazione CE 2021/C 121/01 afferma che:
• “Un conflitto d’interessi può sorgere anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione, in quanto è sufficiente che le circostanze compromettano l’esercizio obiettivo e imparziale delle sue funzioni”.
• “Gli interessi diretti e indiretti possono comprendere anche doni o ospitalità, interessi non economici o derivare dal coinvolgimento in organizzazioni non governative o politiche […] e da doveri di lealtà contrastanti verso soggetti o entità diversi nei confronti dei quali la persona in questione è soggetta ad obblighi”.
Misure di prevenzione
Gli attori del Programma si astengono da qualsiasi azione in cui i propri interessi possano entrare in conflitto con gli interessi dell'Unione Europea.
A. Prevenzione del rischio di conflitti di interesse tra un dipendente dell'Autorità di Gestione, della
Funzione contabile o di un'amministrazione partner e il beneficiario
Al fine di prevenire il rischio di conflitti di interesse tra un dipendente dell'AdG o di un'amministrazione partner e il beneficiario, viene attuata una procedura di astensione. Per attivare tale procedura, il personale dell'AdG, della FC o dell'amministrazione partner deve informare il proprio responsabile se, nell'ambito delle proprie mansioni, è tenuto a controllare (dalle attività di istruttoria a quelle di pagamento), supervisionare e/o partecipare agli organi di programmazione e/o monitoraggio di un'operazione alla quale è legato da un interesse pubblico o privato. A tal fine, l’agente invia per e-mail la dichiarazione di conflitto di interessi allegata alla presente scheda. In caso di comprovato conflitto di interessi, il responsabile provvederà a trasferire le funzioni dell’soggetto interessato ad un altro soggetto della Amministrazione.
B. Prevenzione del rischio di conflitti di interesse tra un membro dell'Autorità di Gestione e/o di
un'amministrazione partner e/o un membro del Comitato di sorveglianza e il beneficiario
Al fine di prevenire il rischio di conflitti di interesse tra un membro dell'Autorità di Gestione e/o di un'amministrazione partner e il beneficiario, sono previste delle procedure di astensione nei testi che regolano i lavori del Comitato di sorveglianza e dei membri eletti. Il regolamento interno del Comitato di sorveglianza stabilisce pertanto che il Comitato di sorveglianza nel suo insieme e attraverso i suoi singoli membri, agisce in modo imparziale e che le decisioni e le valutazioni non sono influenzate da giudizi o interessi di parte.
C. Sensibilizzazione dei beneficiari dei progetti
Tutti i beneficiari sono sensibilizzati alla prevenzione dei conflitti di interessi e sono edotti rispetto agli obblighi di comunicazione di potenziali conflitti interessi e le conseguenze previste dalla normativa vigente.